6, Febbraio, 2025

Ci vogliono un padre e una madre

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 221 del 23 ottobre 2019 ha sancito che l’articolo 5 della legge 40/2004 nella parte in cui autorizza il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solamente alle coppie in età fertile costituite da un uomo e una donna, non viola la costituzione nei suoi articoli 3 (principio di uguaglianza), 2 (tutela della persona nelle formazioni sociali), 31 (tutela della maternità) e 32 (tutela della salute) a discapito delle coppie del medesimo sesso. In precedenti occasioni la Consulta era già intervenuta con delle sentenze “demolitorie” rispetto all’assetto originario della legge 40/2004. Ad esempio la sentenza 162/2014 ha ammesso la Pma per le coppie cui sia diagnosticata una patologica causa di sterilità o infertilità irreversibile autorizzando la fecondazione di tipo eterologo. La sentenza 96/2015 ha dischiuso l’accesso alla PMA a coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili al nascituro. Tali precedenti giurisprudenziali lasciavano intravedere un potenziale rischio di sovvertimento soggettivo di “chi” possa ricorrere alle tecniche di PMA. Si apriva così un varco alle coppie dello stesso sesso in quanto auto dichiaratesi titolari di un “diritto alla genitorialità”, a prescindere dalle “modalità di ingresso” dei figli all’interno dell’unione (i virgolettati sono espressioni usate delle parti ricorrenti). Queste tesi vengono sconfessate dai giudici di legittimità secondo i quali, la estrema delicatezza dei temi etici trattati, implicano un bilanciamento ad opera del solo legislatore posto che peraltro sussiste una “aspirazione” alla genitorialità, giammai un “diritto”. La legge 40/2004 ha posto delle soluzioni di segno restrittivo che vengono da due idee di base: la prima è che la funzione delle tecniche esclude che la PMA possa rappresentare un modo di realizzare il desiderio di genitorialità alternativa al concepimento naturale. La seconda direttrice attiene alla struttura del nucleo familiare che accede alle tecniche in questione che deve riprodurre il modello di copresenza madre – padre. Sancito quanto sopra, la Corte afferma che l’ammissione alla PMA delle coppie omosessuali conseguente al loro accoglimento esigerebbe la diretta sconfessione sul piano della tenuta costituzionale di entrambe le idee guida sottese alla legge 40, con effetti ricaduta sull’intera platea delle posizioni soggettive escluse dalle pratiche riproduttive e con interrogativi delicati quanto alla sorte delle coppie omosessuali maschili (per le quali è vietata ogni forma di “maternità surrogata”). Afferma la Corte che l’infertilità fisiologica della coppia omosessuale non è affatto omologabile all’infertilità assoluta e irreversibile della della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive. Anche sotto il profilo dell’art. 2 della Costituzione non è ravvisabile violazione di sorta posto che la costituzione pur considerando favorevolmente le formazioni sociali-unioni civili non pone la presenza di figli quale elemento determinante della formazione medesima. Pertanto l’idea, sottesa alla disciplina in esame, che una famiglia ad instar naturae rappresenti il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata arbitraria.

Avv. Filippo Martini,
Segretario nazionale Giuristi per la Vita

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